La società italiana è patriarcale? — Legge e Giustizia

Siamo arrivati a quello che probabilmente è il capitolo più importante di questa ricerca sul (forse dovrei dire “del”) patriarcato in Italia. All’interno di un sistema sociale di tipo patriarcale, infatti, tecnicamente non possono non esistere una serie di leggi che privilegiano gli uomini e svantaggiano le donne. Cominciamo subito nell’indagare se questa condizione si verifica nel nostro paese, a partire dall’articolo 3 della Costituzione:

“Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso […]”.

L’uguaglianza legale tra uomini e donne, dunque, appare garantita fin dall’inizio del testo alla base della normativa italiana – ma è davvero così? Vediamo alcuni esempi.

Aborto e responsabilità genitoriale

La legge n. 194/1978 disciplina le modalità di accesso all’interruzione di gravidanza. Ora, per ovvi motivi essa è applicabile soltanto alle donne, ma non è questa la ragione per cui l’ho inserita nella lista.

La legge include una serie di misure per così dire alternative all’aborto, a tutela della donna che non abbia potuto o voluto interrompere la gravidanza ma non voglia comunque assumersi il dovere di madre: esiste infatti anche il cosiddetto parto in anonimato che, come si può intuire dal nome, concede alla partoriente il diritto a non dichiarare le proprie generalità sull’atto di nascita, dunque di fatto a non riconoscere il neonato, per il quale inizia immediatamente l’iter di adozione.

Se dunque una donna incinta non vuole tenere il bambino ha varie possibilità per farlo, tra interruzione di gravidanza (che in Italia non è sempre garantita dalla sanità pubblica, ma questa è un’altra questione) e anonimato al momento del parto, e la decisione spetta soltanto a lei.

In un certo senso tale libertà è necessaria per le donne, onde evitare che qualcuna si ritrovi a crescere un figlio contro la sua volontà o in condizioni precarie, magari costretta dalla famiglia intorno a lei o altro. Tuttavia questa libertà femminile ha talvolta conseguenze per il padre del bambino: qualora si crei una situazione in cui la madre vuole proseguire la gravidanza e il padre no, quest’ultimo non solo è impossibilitato a “dire la sua”, ma una volta che il bambino è nato ha anche l’obbligo di riconoscerlo e contribuire al suo mantenimento almeno fino alla maggiore età [La Legge per Tutti 2020]. In sostanza, a differenza della donna, l’uomo non può sottrarsi ai suoi doveri di padre, che sono inderogabili anche qualora sussistesse un accordo diverso tra i partner [Diritto.it 2013], [La Legge per Tutti 2024].

“La giurisprudenza di questa Corte è univoca nell’affermare che […] la paternità è attribuita come conseguenza giuridica del concepimento, sicché è esclusivamente decisivo l’elemento biologico e, non occorrendo anche una cosciente volontà di procreare, nessuna rilevanza può attribuirsi al “disvolere” del presunto padre, una diversa interpretazione ponendosi in contrasto con l’at. 30 Costituzione, fondato sul principio della responsabilità che necessariamente accompagna ogni comportamento potenzialmente procreativo.”

— Corte di Cassazione, sentenza n. 21882 del 25 settembre 2013

Un modo per riequilibrare la faccenda, che purtroppo si presta ad abusi di varia natura (ad esempio una donna che mentisse al partner riguardo al proprio stato di fertilità e rimanesse incinta, magari anche con l’obbiettivo “premeditato” di sfruttare il contributo economico del padre), potrebbe essere offrire anche al padre la possibilità di non riconoscere il figlio, e dunque essere sollevato da ogni dovere (così come rinunciare a ogni diritto) nei suoi confronti.

Occorre ricordare ad ogni modo che l’approccio legislativo in casi come questo è dare priorità all’interesse del minore [Canestrini Lex 2020], dunque nel caso ci sarà interesse ad agire in questo ambito si dovrà pensare a una soluzione che prima di tutto non rechi danno al figlio.

È significativo notare come il principio enunciato dalla Corte di Cassazione – secondo cui “la responsabilità accompagna necessariamente ogni comportamento potenzialmente procreativo” – venga applicato in modo asimmetrico tra i sessi. La donna mantiene fino al parto, e persino oltre (attraverso il parto in anonimato), la facoltà di non assumere le responsabilità connesse alla genitorialità. L’uomo, una volta che il bambino è nato, non dispone di alcun equivalente: non può scegliere di non riconoscere il figlio, né di sottrarsi all’obbligo di mantenimento, nemmeno qualora la gravidanza sia proseguita contro la sua volontà o a sua insaputa.

In sintesi, lo stesso atto procreativo genera per entrambi i partner il medesimo rischio biologico, ma conseguenze legali profondamente diverse: la donna può scegliere di non diventare madre; l’uomo non può scegliere di non diventare padre. Ribadire che la priorità all’interesse del minore è un principio fondamentale e incontestabile è doveroso – ma lo è altrettanto riconoscere che il sistema giuridico attribuisce alle donne un diritto di autodeterminazione procreativa a cui non corrisponde nulla di analogo per gli uomini.

È comprensibile che le cose stiano così: è la donna a portare l’onere fisico della gravidanza, ed è giusto che le venga garantita la possibilità di non essere costretta a diventare madre contro la sua volontà. Ma proprio per questo risulta difficile leggere questo quadro come l’ennesima prova di un sistema che penalizza le donne: qui è semmai l’uomo a non avere voce in capitolo. Il dislivello esiste, ed è reale – solo che va nella direzione opposta a quella che la narrativa patriarcale si aspetterebbe.

Leva militare

Entrato in vigore insieme all’Unità d’Italia, il servizio militare di leva nel nostro paese è attualmente sospeso dal 1° gennaio 2005, in seguito alla legge n. 226/2004 (Legge Martino). Quando la leva era attiva, era prevista in modo obbligatorio per gli uomini (pur esistendo esclusioni e deroghe per motivi di salute o per coloro che avevano già svolto il servizio civile) e volontario per le donne. Vale anche la pena ricordare che la legge del 2004 ha sospeso, ma non abolito, la leva, che quindi teoricamente potrebbe essere ripristinata in futuro, anche perché se la leva è stata sospesa le liste di leva continuano ad essere ancora compilate dai comuni, per fini amministrativi e statistici ma anche nell’eventualità in cui il servizio militare obbligatorio venga reintrodotto [Il Messaggero 2023].

“I cittadini italiani maschi sono chiamati alla leva nel trimestre in cui compiono il diciottesimo anno di eta.”

Decreto Legislativo 30 dicembre 1997, n. 504

Si è tornato a parlarne a metà 2024, quando la Lega ha presentato alla Camera un disegno di legge (n. 1873/2024) che vorrebbe reintrodurre l’obbligatorietà del servizio militare e civile per tutti i giovani dai 18 ai 26 anni di età, quindi anche per le ragazze. Il DDL non ha poi avuto seguito, ma sarebbe stato interessante approfondire il discorso per quanto riguarda l’etica della pratica.

Anche in altri paesi, infatti, si riflette sul rapporto tra necessità del servizio militare e parità di genere. Recentemente in Svizzera, per esempio, il tribunale federale ha rigettato il ricorso di un giurista a non pagare la tassa militare, ma ha anche riconosciuto una “tensione” tra i due articoli costituzionali in questione – quello che riconosce l’uguaglianza tra i sessi e quello che stabilisce la volontarietà del servizio femminile – e rinviato il caso alla Corte Europea dei Diritti Umani [RSI 2025].

In un mondo ideale non ci sarebbe bisogno di un esercito, ma la realtà attuale ci impone di confrontarci con la necessità di adoperare forme di difesa e sicurezza. Se la società contemporanea si propone di perseguire l’uguaglianza di genere in modo coerente, allora anche l’obbligo di leva – laddove esistente o reintrodotto – dovrebbe essere discusso in modo trasparente e inclusivo, evitando di perpetrare vecchie forme di disparità o introdurne di nuove.

”Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori”

Come da titolo, questa legge (n. 40/2001) ha introdotto una serie di misure alternative al carcere (detenzione domiciliare, semilibertà con attività lavorativa esterna, affidamento in prova al servizio sociale) per le madri detenute con figli [Canestrini Lex 2018], [Ministero della Giustizia 2018].

In particolare, le donne condannate con figli minori di 10 anni possono scontare la pena ai domiciliari, ma lo stesso diritto non è concesso ai padri:

“La detenzione domiciliare speciale può essere concessa, alle stesse condizioni previste per la madre, anche al padre detenuto, se la madre è deceduta o impossibilitata e non vi è modo di affidare la prole ad altri che al padre.”

LEGGE 8 marzo 2001, n. 40 - Art. 3

Il sito “Ristretti”, progetto del carcere di Padova, affronta bene la problematica della tutela insufficiente della figura paterna nel sistema penitenziario italiano, che continua a trattare la paternità come questione secondaria rispetto alla maternità, e i suoi effetti negativi sullo sviluppo dei bambini. Questa impostazione limita gravemente i contatti padre-figlio, permettendo solo sporadici incontri tramite permessi premio, e compromettendo così la possibilità di costruire e mantenere legami affettivi significativi, nonostante numerose ricerche sottolineino l’importanza della relazione con entrambi i genitori per lo sviluppo emotivo dei minori (per esempio [Sack 1977] e [Jones 2002]).

Divorzio e affido condiviso

L’affido condiviso, regolato dalla legge italiana, è il principio per cui, in caso di separazione o divorzio, i figli minori devono essere affidati ad entrambi i genitori, con l’obiettivo di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi. La legge n. 54/2006 ha introdotto l’affido condiviso – cioè una divisione il più equa possibile del tempo che il bambino passa con l’uno e con l’altro genitore – come regola generale, mentre l’affido esclusivo è da allora considerato un’eccezione, almeno in teoria.

Le indagini ISTAT mostrano come, a partire dall’introduzione della legge, siano notevolmente diminuiti gli affidi alla madre in favore di quelli condivisi, e che questi ultimi nel 2012 avrebbero costituito circa il 90% dei casi nelle separazioni e il 75% nei divorzi [ISTAT 2014]. Sempre ISTAT fornisce i dati sugli ulteriori effetti della legge, ad esempio con la casa coniugale affidata alla madre nel 60% dei casi e l’assegno di mantenimento corrisposto dal padre nel 94% delle separazioni, ma si nota anche che, a differenza del calo drastico degli affidi esclusivi alle madri, questi ultimi numeri non sono variati quanto ci si potrebbe aspettare [ISTAT 2016] segno che la discrezionalità dei giudici gioca ancora un ruolo importante nell’applicabilità della legge del 2006 [Mulinari 2017].

”[…] al di là dell’assegnazione formale dell’affido condiviso, che il giudice è tenuto a effettuare in via prioritaria rispetto all’affidamento esclusivo, per tutti gli altri aspetti considerati in cui si lascia discrezionalità ai giudici la legge non ha trovato effettiva applicazione.”

— ISTAT, Report su matrimoni, separazioni e divorzi, anno 2015

Un’analisi condotta nel 2013 dalla Federazione Nazionale per la Bigenitorialità conferma questa discrepanza tra teoria e prassi: da 1020 casi di affido analizzati nel dettaglio risulterebbe che il presunto affido condiviso è in realtà un collocamento prevalente presso la madre nel 95% dei casi totali, e che gli affidi paritari – e dunque realmente condivisi – sarebbero solo poco più del 3%. Emergerebbe inoltre che il genitore “non collocatario” in media ha a disposizione soltanto il 17% del tempo totale trascorso insieme al figlio [Nestola e Abo Loha 2013].

monitoraggio dei provvedimenti emanati senza la compilazione di moduli prestampati - misure erogate in 1020 casi - COLLOCAMENTO

Come nell’esempio precedente, sembra che la giustizia non dia il peso che meriterebbe al mantenimento di un rapporto equo di un figlio con ambo i genitori nonostante la separazione, anche considerando che questa legge come tante altre si propone di considerare l’interesse superiore del minore al primo posto. L’Italia è stata condannata più volte dalla CEDU [Osservatorio sulle fonti 2024] per non aver garantito l’esercizio effettivo del diritto di visita dei padri: sentenze come A.S. e M.S. c. Italia e Landini c. Italia (2023) hanno accertato la violazione dell’art. 8 della Convenzione, definendo la mancata garanzia del diritto di visita un “problema sistemico” italiano [Vezzetti 2018].

Un tentativo di risposta è arrivato con la Riforma Cartabia, che ha introdotto l’art. 473-bis.25 c.p.c. per gestire i casi in cui il minore rifiuta di incontrare un genitore. Il modello del collocamento paritetico – una divisione davvero equilibrata dei tempi di permanenza – sta diventando sempre più centrale nella giurisprudenza recente, a condizione che sussistano le necessarie condizioni logistiche e una sufficiente collaborazione tra le parti.

In definitiva, l’affido condiviso, pur essendo ormai il modello giuridico di riferimento, rimane spesso solo sulla carta. La sproporzione nei tempi di permanenza e negli obblighi economici tra i due genitori riflette una visione ancora sbilanciata dei ruoli familiari, non tanto nel testo normativo quanto nelle scelte di chi applica la legge stessa. Per garantire davvero l’interesse del minore servirebbe non solo una maggiore coerenza nell’applicazione delle norme, ma anche un cambiamento culturale che riconosca il valore della bigenitorialità nella vita dei figli, anche dopo una separazione [La Legge per Tutti 2023].

Previdenza e pensioni

Tra tutta la giurisprudenza affrontata in questa sede, l’aspetto previdenziale è forse quello che mi crea più difficoltà di comprensione dopo quello tributario1, perciò di seguito trovate un riassunto delle misure in cui il genere dell’individuo comporta una differenza sostanziale.

Il sistema previdenziale italiano mantiene, ancora nel 2026, una serie di criteri differenziati per sesso. La giustificazione ricorrente è il riconoscimento del lavoro di cura non retribuito – un argomento legittimo, ma vale la pena osservare concretamente di cosa si tratta.

I requisiti per la pensione anticipata ordinaria prevedono 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini, contro 41 anni e 10 mesi per le donne: un anno di differenza stabilito per legge. Per l’accesso all’APE Sociale (confermata per tutto il 2026), le lavoratrici madri beneficiano di una riduzione dei requisiti contributivi pari a 12 mesi per ogni figlio, fino a un massimo di due anni – beneficio non estendibile ai padri. Nella pensione anticipata contributiva, infine, il requisito dell‘“importo soglia” è fissato a 3 volte l’assegno sociale per gli uomini, ma scende a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 per quelle con due o più figli.

Una misura che merita una menzione separata è la cosiddetta Opzione Donna: consentiva alle lavoratrici di andare in pensione con 35 anni di contributi e 61 anni di età (con uno sconto ulteriore di un anno per ogni figlio, fino a due), accettando però il ricalcolo dell’assegno con il meno favorevole metodo contributivo. Non è stata rinnovata per il 2026 ed è fruibile soltanto da chi ne aveva maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2024 [PensioniOggi.it 2026]. La sua mancata proroga riduce parzialmente il quadro delle asimmetrie di genere nel sistema previdenziale – ma, come visto, non le elimina.

Riconoscere il maggior carico di cura che ricade statisticamente sulle donne è legittimo, e queste misure hanno una loro logica compensativa. Restano però, a tutti gli effetti, doppi standard di genere codificati per legge – in questo caso a vantaggio delle donne. Anche qui, chi sostiene che il sistema legale italiano sia strutturalmente orientato a sfavore del sesso femminile dovrebbe fare i conti con questi numeri.

”Disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”

La Legge n.119 del 15 ottobre 2013 mira a rafforzare le tutele per le vittime di violenza, in particolare quella domestica e sessuale, e, a giudicare dal titolo, sembrerebbe riferirsi alla protezione di tutti gli individui, indipendentemente dal sesso. Nell’articolo 5, tuttavia, leggiamo passaggi come questi:

“prevenire il fenomeno della violenza contro le donne attraverso l’informazione e la sensibilizzazione della collettività”.

“promuovere, […] nella programmazione didattica curricolare ed extra-curricolare delle scuole di ogni ordine e grado, la sensibilizzazione, l’informazione e la formazione degli studenti al fine di prevenire la violenza nei confronti delle donne e la discriminazione di genere”.

“potenziare le forme di assistenza e di sostegno alle donne vittime di violenza e ai loro figli attraverso modalità omogenee di rafforzamento della rete dei servizi territoriali, dei centri antiviolenza e dei servizi di assistenza alle donne vittime di violenza”.

Gli uomini non vengono mai nominati, ad eccezione del passaggio in cui si scrive di voler prevenire il fenomeno

“rafforzando la consapevolezza degli uomini e dei ragazzi nel processo di eliminazione della violenza contro le donne”.

Non si fa cenno al genere maschile neanche nel menzionare il supporto economico ai centri antiviolenza territoriali. Si potrebbe pensare che il riferimento alla violenza sulle donne sia solo una semplificazione linguistica e che le misure si applichino in generale alla violenza di genere, a prescindere dal sesso della vittima. Tuttavia, l’applicazione concreta mostra un orientamento univoco verso le vittime femminili.

Purtroppo la stragrande maggioranza dei CAV è esclusivamente femminile e non accetta di occuparsi di uomini vittime di violenza [Il Vaso di Pandora 2019], nonostante sempre più studi suggeriscano che la violenza tra partner sia molto spesso bidirezionale e non a danno esclusivo delle donne [Straus 2010], [Dutton 2012], [Hines & Douglas 2016], [Grassini e Miccoli 2023]. Gli ultimi report dell’Associazione Perseo, tra le poche in Italia che si rivolgono anche alle vittime maschili, segnalano più di 330 uomini che si sono rivolti al centro tra il 2023 e il 2024 [Perseo 2024], e più di 450 nel solo 2025 [Perseo 2025] – numeri certamente non trascurabili.

In un’ottica davvero inclusiva e coerente con i principi di equità, anche le vittime maschili di violenza meritano attenzione, ascolto e supporto adeguato. Le politiche pubbliche dovrebbero tener conto della realtà empirica, evitando approcci unilaterali e garantendo tutela a tutte le persone, indipendentemente dal genere.

Legge sul Femminicidio

A marzo 2025 il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge n. 1433 denominato “Introduzione del delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime”, presentato ufficialmente in Senato il 31 marzo 2025. L’iter si è concluso con l’emanazione della Legge 2 dicembre 2025, n. 181, che introduce l’art. 577-bis c.p., il nuovo “reato di femminicidio”:

“una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto con atti di discriminazione o di odio verso la vittima in quanto donna, ovvero qualora il fatto di reato sia volto a reprimere l’esercizio dei diritti, delle libertà ovvero della personalità della donna.”

Il nuovo reato è sempre punito con l’ergastolo, mentre l’omicidio volontario ordinario prevede pene variabili – da 21 anni fino all’ergastolo – in base alle circostanze aggravanti.

La legge introduce anche alcune novità procedurali: il PM è ora obbligato ad ascoltare la persona offesa entro tre giorni dall’iscrizione della notizia di reato, e viene facilitato l’accesso ai centri antiviolenza per le vittime minorenni che abbiano compiuto 14 anni, senza necessità di autorizzazione genitoriale.

Sono naturalmente emersi vari dubbi tra i giuristi, ad esempio relativamente alla definizione stessa di femminicidio: questa si basa su concetti complessi come “odio di genere” o “discriminazione per il solo fatto di essere donna”, che richiedono di distinguere chiaramente il movente psicologico degli autori; elemento difficilmente provabile in fase processuale.

Secondo alcuni l’introduzione del termine “femminicidio” nel codice sarebbe una mossa puramente simbolica, che non potrebbe incidere realmente sui processi o sulla giurisprudenza penalistica attuale: la prospettiva dell’ergastolo non rappresenterebbe infatti un deterrente efficace per combattere il fenomeno [Questione Giustizia 2025], [Sistema Penale 2025]. Oltre settanta docenti e ricercatrici hanno sottoscritto un appello in cui si dichiarano contrarie all’introduzione di tale legge [Giustizia Insieme 2025], e tra i tanti anche l’Unione Camere Penali Italiane ha sollevato ipotesi sulla sua incostituzionalità [UCPI 2025].

In definitiva, l’introduzione di un reato autonomo di femminicidio, con una pena più severa per l’omicidio di una donna rispetto a quello di un uomo, sembra andare in direzione opposta al principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge. Se l’obiettivo è combattere le radici culturali di un presunto sistema patriarcale, occorre interrogarsi su quanto sia giusto e coerente farlo attraverso nuove forme di discriminazione, questa volta esplicitamente orientate contro il sesso maschile.

Uno sguardo d’insieme

Le sezioni precedenti hanno analizzato alcune leggi nel dettaglio; di seguito una panoramica più rapida di altre misure che introducono differenze sostanziali tra i generi – in parte già sfiorati nei capitoli precedenti, in parte nuovi.

Mercato del lavoro

  • I datori di lavoro beneficiano di uno sgravio contributivo del 50% per l’assunzione di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi (se residenti in aree svantaggiate) o da almeno 24 mesi ovunque residenti (INPS). Una misura analoga non esiste per gli uomini in condizioni equivalenti.
  • Gli incentivi si applicano ogni anno ai settori con una disparità occupazionale uomo-donna superiore al 25%. Per il 2025-2026 rientrano tra gli altri: agricoltura (47,9% di disparità), industria estrattiva (82,2%), costruzioni (81,9%) e trasporto (56,4%).

Congedi e genitorialità

  • Il congedo obbligatorio alla nascita di un figlio è di 5 mesi per le madri e di soli 10 giorni per i padri (Legge 199/2025). Una proposta di legge per rendere paritario il congedo è stata respinta dalla Camera nel febbraio 2026.
  • La tutela contro il licenziamento per la madre è automatica e presidiata da sanzioni penali e amministrative. Per il padre è invece condizionata all’effettivo esercizio del congedo: se non attiva i 10 giorni obbligatori, perde la protezione.

Diritto penale

  • L’art. 578 c.p. sull’infanticidio prevede per la madre una pena da 4 a 12 anni – significativamente inferiore rispetto al padre o a terzi, per i quali si applica la pena ordinaria dell’omicidio (minimo 21 anni). La norma riconosce uno “stato di abbandono materiale e morale” specifico della partoriente, ma introduce una disparità esplicita nella risposta penale a seconda del genitore.

Per concludere questo “viaggio” nella legge italiana, se è vero che nel passato il diritto ha spesso riflettuto e rinforzato assetti patriarcali, oggi il quadro normativo appare radicalmente mutato.

Le leggi vigenti non solo garantiscono formalmente la parità tra i sessi, ma in alcuni ambiti risultano addirittura più protettive nei confronti delle donne, sia per ragioni storiche sia per finalità di tutela. Il rischio, tuttavia, è che nella volontà di correggere le disuguaglianze del passato si finisca per introdurre nuove forme di squilibrio: norme e prassi che, invece di rafforzare il principio costituzionale di uguaglianza davanti alla legge, lo piegano in nome di una presunta giustizia di genere.

Se davvero vogliamo superare l’eredità del patriarcato, non possiamo farlo costruendo un sistema che discrimina in direzione opposta.


Bibliografia

[Canestrini Lex 2018] Misure alternative alla detenzione: affidamento, detenzione domiciliare, semilibertà: https://canestrinilex.com/risorse/misure-alternative-alla-detenzione

[Canestrini Lex 2020] Padre contro volontà o a propria insaputa: che fare? https://canestrinilex.com/risorse/padre-a-propria-insaputa-come-comportarsi

[Diritto.it 2013] Il padre naturale deve il mantenimento al bambino, anche se è frutto di una gravidanza indesiderata: https://www.diritto.it/il-padre-naturale-deve-il-mantenimento-al-bambino-anche-se-e-frutto-di-una-gravidanza-indesiderata/

[Dutton 2012] D.G. Dutton, The case against the role of gender in intimate partner violence, Aggression and Violent Behavior, Volume 17, Issue 1, January–February 2012, Pages 99-104

[Giustizia Insieme 2025] Il reato di femminicidio presentato dal Governo: le ragioni della nostra contrarietà: https://www.giustiziainsieme.it/it/violenza-di-genere/3513-il-reato-di-femminicidio-presentato-dal-governo-un-appello

[Grassini e Miccoli 2023] M. Grassini e M. Miccoli, Codice Rosso: quando l’uomo è vittima. Edizioni Giappichelli

[Hines & Douglas 2016] D.A. Hines e E.M. Douglas, Relative influence of various forms of partner violence on the health of male victims, Psychology of Men & Masculinity, 17(1), 3–16

[Il Messaggero 2023] Liste di leva, perché l’obbligo di iscrizione se il servizio militare è cancellato? Ecco cosa sta accadendo nei Comuni: https://www.ilmessaggero.it/italia/liste_leva_obbligo_iscrizione_comuni_spiegazione-7164068.html

[Il Vaso di Pandora 2019] Estendere i centri antiviolenza alle vittime maschili: un atto doveroso: https://www.ilvasodipandora.org/estendere-i-centri-antiviolenza-alle-vittime-maschili-un-atto-doveroso/

[ISTAT 2014] Separazioni e divorzi in Italia (anno 2012), https://www.istat.it/it/files/2014/06/separazioni-divorzi_2012PC.pdf

[ISTAT 2016] Matrimoni, separazioni e divorzi (anno 2015), https://www.istat.it/wp-content/uploads/2016/11/matrimoni-separazioni-divorzi-2015.pdf

[Jones 2002] T.J. Jones, Neglected by the System: A Call for Equal Treatment for Incarcerated Fathers and Their Children, California Western Law Review: Vol. 39 : No. 1 , Article 5.

[La Legge per Tutti 2020] Lei vuole tenere il bambino, lui no: cosa prevede la legge?, https://www.laleggepertutti.it/377926_lei-vuole-tenere-il-bambino-lui-no-cosa-prevede-la-legge#A_chi_spetta_la_scelta_dellaborto

[La Legge per Tutti 2023] Italia patriarcale? Analisi sui dati Istat e affidamento dei figli: https://www.laleggepertutti.it/664588_italia-patriarcale-analisi-sui-dati-istat-e-affidamento-dei-figli

[La Legge per Tutti 2024] Gravidanza perché lei mente sul periodo fertile: quale risarcimento? https://www.laleggepertutti.it/668824_gravidanza-perche-lei-mente-sul-periodo-fertile-quale-risarcimento

[Ministero della Giustizia 2018] Carcere e Probation - Misure alternative o di comunità: https://www.giustizia.it/giustizia/page/it/misure_alternative_o_di_comunita

[Mulinari 2017] A. Mulinari, L’affidamento condiviso in Italia: una legge inattuata? Tesi di laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano: https://www.figlipersempre.com/res/site39917/res710206_PDF-TESI.pdf

[Nestola e Abo Loha 2013] F. Nestola e Y. Abo Loha, Il principio della bigenitorialità e la legge n.54/2006: diritto del minore? Criticità dei criteri di applicazione. https://www.psychomedia.it/pm/grpind/separ/ABO_LOHA_NESTOLA.pdf Grafico tratto dalla presentazione dell’autore: https://www.youtube.com/watch?v=hmZdysEWzXk

[Osservatorio sulle fonti 2024] Le recenti sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo contro l’Italia riguardo al diritto di visita del padre: https://www.osservatoriosullefonti.it/archivi/archivio-rubriche/archivio-rubriche-2024/584-fonti-internazionali/4584-osf-1-2024-fontint

[PensioniOggi.it 2026] Ecco i requisiti per andare in pensione nel 2026: https://www.pensionioggi.it/notizie/previdenza/ecco-i-requisiti-per-andare-in-pensione-nel-2026

[Perseo 2024] Report Biennale 2023/24: https://associazioneperseo.it/wp-content/uploads/2025/02/REPORT-2023-2024-PERSEO.pdf

[Perseo 2025] Report Associazione Perseo 2025: https://associazioneperseo.it/wp-content/uploads/2026/03/Report-Associazione-Perseo-2025-1.pdf

[Questione Giustizia 2025] Profili critici e possibili proposte correttive al Disegno di legge n. 1433 del 2025, per l’introduzione del delitto di femminicidio: https://www.questionegiustizia.it/articolo/profili-critici-e-possibili-proposte-correttive-al-disegno-di-legge-n-1433-del-2025-per-l-introduzione-del-delitto-di-femminicidio

[RSI 2025] Il grigioverde d’obbligo deve essere unisex? https://www.rsi.ch/info/svizzera/Il-grigioverde-d’obbligo-deve-essere-unisex—2738192.html

[Sack 1977] W.H. Sack, Children of imprisoned fathers, Psychiatry: Journal for the Study of Interpersonal Processes, 40(2), 163–174.

[Sistema Penale 2025] Riflessioni sul disegno di legge in materia di femminicidio: https://www.sistemapenale.it/it/documenti/massaro-riflessioni-sul-disegno-di-legge-in-materia-di-femminicidio

[Straus 2010] M.A. Straus, Thirty Years of Denying the Evidence on Gender Symmetry in Partner Violence: Implications for Prevention and Treatment. Partner Abuse. 1. 332-362

[UCPI 2025] Femminicidio: una ennesima affermazione del diritto penale simbolico: https://www.camerepenali.it/public/file/Documenti/Documenti_Giunta_Petrelli/Doc-044-2025-07-25_UCPI_Reato-di-Femminicidio_affermazione-diritto-penale-simbolico.pdf

[Vezzetti 2018] Relazione tecnica del dott. Vittorio Vezzetti, esperto internazionale delegato da COLIBRÌ ITALIA: https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/attachments/documento_evento_procedura_commissione/files/000/000/689/COLIBRI_ITALIA_1.pdf

Note

Footnotes

  1. Chi scrive è pur sempre una trentenne con la ferma convinzione che il sistema imploderà ben prima che la sua generazione raggiunga l’età pensionistica.

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