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Violenza di genere

Il femminicidio non esiste (?)

Tempo di lettura: 9 minuti
Il femminicidio non esiste (?)
Il femminicidio non esiste (?)

È da un po’ che volevo scrivere di femminicidio, e ho aspettato apposta. Volevo un aggancio che non fosse l’ennesimo caso di cronaca, perché su quelli il dibattito si accende e si spegne sempre nello stesso modo, e non aggiunge niente.

La spinta me l’ha data, qualche settimana fa, un video di Vincenzo “3 minuti col prof” Mauro: parliamo di un divulgatore che stimo a dismisura, che in questo caso, smonta lo slogan “una ogni tre giorni”, come sempre dati alla mano.

Poi è arrivato Vannacci, che durante l’assemblea costituente del suo partito ha detto una cosa in parte difendibile nel modo più indifendibile che si sia mai visto (per questo ho deciso di rubargli il titolo clickbait, senza rimorsi 🙂), arrivando a dichiarare che “il femminicidio non esiste” (secondo me con una scelta di parole tutt’altro che casuale - ma l’analisi comunicativa la lascio ad altri, e l’indignazione ad altri ancora).

Due interventi che ruotano attorno allo stesso perno, ovvero una parola, e che mostrano come il dibattito sul femminicidio resterà irrisolvibile finché non ci accorgeremo che “femminicidio”, oggi, indica tre cose diverse.

Una parola, tre definizioni

Partiamo da qui, perché è la radice di tutto il resto. Quando diciamo “femminicidio” possiamo intendere almeno tre cose, e quasi mai specifichiamo quale.

C’è il femminicidio statistico: quello dei dati ISTAT, che segue il quadro definito dall’ONU nel 2022 e classifica i casi in base alla relazione tra vittima e autore, al contesto, allo squilibrio di potere.

C’è il femminicidio socio-politico: quello di osservatori come Non Una Di Meno, che contano le “morti indotte da violenza di genere ed eterocispatriarcale”, una categoria più larga che include anche casi che le altre due lascerebbero fuori, come una donna uccisa dall’unico familiare che la accudiva o il suicidio di una ragazza trans.

E infine c’è il femminicidio penale: dal 17 dicembre 2025 è una fattispecie tipizzata, l’art. 577-bis del codice penale – una forma speciale di omicidio caratterizzata dal movente di genere –, e conta solo le donne uccise con un movente accertato in tribunale, o, come minimo, formulato nell’ambito di un’imputazione formale.

Tre definizioni; tre insiemi che si sovrappongono ma non coincidono, e di conseguenza tre numeri diversi. Nello stesso identico periodo, l’inizio del 2026, la definizione penale conta 3 femminicidi, quella di Non Una Di Meno una decina, su un totale di quindici donne uccise.

La tentazione, a questo punto, è chiudere con una formula rassicurante: nessuno mente, sono semplicemente oggetti diversi misurati con strumenti diversi. È vero solo a metà, perché i tre righelli non sono ugualmente rigorosi, e soprattutto non divergono in una direzione casuale: più il criterio è morbido, più il numero cresce.

All’estremo più stretto c’è la definizione penale, che pretende un movente accertato in tribunale; un poco più larga è quella statistica, che almeno prova ad ancorarsi a criteri oggettivi (relazione, contesto, squilibrio di potere); all’estremo opposto c’è quella socio-politica, che assume il genere come movente di default e arriva a includere lesbicidi, transcidi e perfino suicidi. E la forbice è ampia perfino dentro la stessa etichetta: il sito La Fionda 1, analizzando uno per uno i casi già classificati come femminicidio, rileva un movente di genere effettivo solo in una minoranza – in media 34 all’anno, circa un terzo delle rilevazioni ISTAT.

Questa direzione non è un tecnicismo: una definizione ampia produce un numero grande, e un numero grande produce “emergenza”. Non serve tirare in ballo un complotto o la malafede di qualcuno: basta osservare che la struttura degli incentivi premia sistematicamente il righello più morbido – più casi significano più attenzione, più urgenza, più ragioni per chiedere interventi e risorse dedicate. L’ambiguità, insomma, non è soltanto un incidente linguistico: è anche, in un certo senso, funzionale; soprattutto, è un’ambiguità che rimane, poiché risolverla tendenzialmente non conviene.

Ed è qui che la discussione pubblica va in cortocircuito. Il prof Mauro fa notare che il numero rigoroso è piccolo (aspetto, tra l’altro, confermato dal confronto con i paesi europei e del mondo) e che lo slogan “una ogni tre giorni” è falso: non sta confondendo i righelli, sta indicando quello gonfiato. Gli osservatori femministi, dal canto loro, denunciano l’invisibilità di un fenomeno sociale reale e più ampio del solo dato penale – e, entro il loro perimetro, un punto ce l’hanno, come vedremo più avanti.

Il problema è che a una domanda di misura – “quanto è grande il fenomeno?” – rispondono con il righello tarato per restituire il numero più alto. Eppure, se vogliamo davvero conoscere le dimensioni reali di un fenomeno, la strada è una sola: metterci d’accordo su una definizione comune e poi avere l’onestà di accettarne i risultati, anche quando sono più bassi di quanto l’intuizione – o l’indignazione – ci suggerirebbe. Fidarsi del metodo conta soprattutto quando il dato è scomodo: un numero basso, ottenuto con criteri rigorosi, non è un fenomeno nascosto o minimizzato, ma semplicemente la stima più affidabile di cui disponiamo.

Cosa dice la legge

Per ragionare sul resto serve sapere con precisione cosa è stato scritto nel codice. La Legge n. 181 del 2 dicembre 2025 introduce l’art. 577-bis, che recita:

Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo.

Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.

Quell’ultima frase, che spesso nel discorso pubblico tendiamo a dimenticarci, è decisiva: fuori dai casi di movente di genere si torna all’omicidio comune. Il femminicidio, cioè, non è “l’uccisione di una donna”, ma una forma speciale di omicidio definita da una motivazione. Tutto il peso cade lì, sul movente.

Mi soffermo anche su due dettagli che torneranno più avanti. Per prima cosa, la norma richiede il dolo generico, non specifico. Non occorre che l’autore agisca con una cosciente finalità discriminatoria: basta che abbia voluto la morte e che la condotta si inserisca in un contesto riconducibile a discriminazione, prevaricazione o controllo. È una qualificazione che il giudice dà al contesto, non necessariamente un’intenzione dichiarata.

Secondo: la legge è stata approvata all’unanimità da entrambe le camere. L’hanno votata tutti, compresa la parte politica che oggi la critica. Vale la pena ricordarlo, perché smonta in un colpo sia il “sono i soliti femministi” sia il “nessuno osa metterla in discussione”.

Il paradosso del movente

Se il femminicidio è definito dal movente, ma il movente lo accerta un processo che dura potenzialmente anni, come si concilia tutto questo con la volontà – sacrosanta – di avere statistiche aggiornate sul fenomeno?

La risposta onesta è: non si concilia del tutto, dal momento che si tratta di una tensione strutturale, non un difetto rimediabile. Questo lo dice il report del Viminale stesso, con una formula che andrebbe sottolineata con più rigore ogni volta che se ne parla: si tratta di dati “operativi”, soggetti a possibili variazioni sulla base degli sviluppi delle indagini e dei procedimenti penali. Tradotto: quei 3 femminicidi del primo trimestre 2026 non sono un dato consolidato; si parla di imputazioni, non di condanne definitive. Il numero potrà salire o scendere a seconda della direzione in cui andrà il processo.

C’è poi un ulteriore risvolto che si tende a ignorare: etichettare una morte come “femminicidio” prima della sentenza significa attribuire un movente a un imputato non ancora giudicato. Il Viminale se ne tutela con la prudenza del “dato operativo”. Le liste costruite sulla cronaca, per loro natura, no: assegnano l’etichetta subito, e quasi mai la rivedono.

Vannacci e il problema del «come»

Passiamo ora al Generale.

Il nucleo difendibile della sua posizione esiste, e – cosa che lui non dice – non è suo. Che il 577-bis abbia un problema di uguaglianza è un’obiezione tecnica seria: l’Unione delle Camere Penali ha definito il reato inefficace e potenzialmente incostituzionale proprio in relazione all’articolo 3. Parliamo quindi del rilievo di chi il diritto penale lo pratica, non certo di un capriccio.

Il problema – come se ci fosse bisogno di specificarlo – è semmai la cornice con cui il messaggio arriva. “Non esiste”, “allora serve il cristianicidio”, “come l’anzianicidio”: confezionare un’obiezione tecnica come provocazione garantisce un solo risultato, cioè che venga liquidata come provocazione. È esattamente quello che è successo, travolgendo anche i suoi alleati.

Un’argomentazione corretta, trasmessa male, è in pratica un’argomentazione persa, ed è il motivo per cui questo pezzo prova a dirla in un altro modo: l’obiezione, fatta bene, è più affilata di “anche gli uomini sono vittime”.

Guardiamo i moventi elencati dalla norma: controllo, possesso, dominio, rifiuto di un rapporto affettivo, limitazione della libertà. Nessuno di questi è intrinsecamente sessuato. Sono dinamiche relazionali che possono avere come vittima anche un uomo – eppure la legge le punisce con l’ergastolo solo se la vittima è donna. Senza contare che l’esclusione, come hanno notato i primi commentatori, non riguarda soltanto gli uomini: lascia fuori anche le persone LGBTQ+, e apre la questione di cosa significhi “donna” (solo il dato biologico o anche l’identità di genere?).

Il punto non è negare che esista una violenza con radici di genere. È che una legge dovrebbe coprire tutti i casi possibili di un certo movente, non solo quelli statisticamente più frequenti o probabili. Altrimenti smette di punire un movente e inizia a proteggere una specifica categoria di vittime – che è una cosa diversa, e costituzionalmente molto più fragile.

Le obiezioni serie (e il caso spagnolo)

Sarebbe disonesto fermarsi qui, perché esistono argomenti a favore della legge che meritano di essere presi sul serio. Tre in particolare, che affronto di seguito.

Il primo è la funzione espressiva del diritto penale: una norma non punisce soltanto; è un mezzo di comunicazione. Dare un nome a un fenomeno servirebbe a orientare la cultura, a smettere di derubricare certi omicidi a “tragedie familiari”. È il cuore di un dibattito giuridico raffinato che affronta anche il messaggio culturale che la legge trasmette oltre a quello puramente normativo [Pulitanò 2025], e non va liquidato.

Il secondo sono gli obblighi sovranazionali: Convenzione CEDAW, Convenzione di Istanbul e Direttiva UE 2024/1385 imporrebbero misure specifiche contro la violenza di genere nelle sue forme più gravi [Di Nicola Travaglini 2025]. Si può essere senza dubbio critici nei confronti di queste istituzioni – e su questo blog lo si è a ragion veduta –, ma resta il fatto che la responsabilità dello Stato italiano arriva solo fino a un certo punto, trattandosi di “imposizioni dall’alto”.

Il terzo è l’argomento empirico più forte, e quello su cui vale la pena fermarsi. Chi difende la legge italiana cita spesso il modello spagnolo, dove i femminicidi sarebbero drasticamente calati nel giro di pochi decenni dopo l’introduzione di leggi per il contrasto alle varie forme di violenza di genere. È vero che la Spagna è l’unico vero caso di successo europeo; ma attenzione a quali sono le ragioni per cui ciò ha funzionato, perché non è intuitivo come si potrebbe pensare.

La Spagna, infatti, non ha un reato di “femminicidio” nel codice penale. Quello che viene chiamato “modello spagnolo” è la Ley Orgánica 1/2004, una legge di protezione integrale: prevede ad esempio tribunali specializzati, interventi rapidi sui cosiddetti “reati spia”, un sistema di valutazione del rischio (VioGén) che attiva tutele dinamiche. La parte “femminicidio”, in Spagna, è un sistema statistico nato solo nel 2021, non una fattispecie penale. E tutto ciò ha avuto un costo: quasi 800 milioni di euro nei primi anni di applicazione (2004-2011).

Questo non vuol dire che il codice penale spagnolo sia rimasto intatto: la 1/2004 lo ha modificato, punendo più severamente lesioni, minacce e coazioni “lievi” quando la vittima è la compagna o l’ex dell’autore – un trattamento differenziato per sesso che il Tribunale Costituzionale spagnolo ha poi giudicato legittimo. Ma sono aggravanti su reati minori, non la creazione di un “femminicidio”, e soprattutto non sono loro ad aver fatto scendere i numeri.

Quindi, se in Spagna i numeri sono scesi, è perché lo Stato ha speso per intercettare il rischio prima dell’escalation, non perché abbia inasprito una pena o coniato un’etichetta nel codice. La leva era altrove, ed è un argomento che, usato per sostenere il 577-bis, in realtà lo svuota: introducendo la legge sul femminicidio, l’Italia ha implementato la soluzione a costo zero, non quella costosa che però ha più chance di funzionare.

E sono proprio quelle aggravanti asimmetriche a chiudere il cerchio sull’uguaglianza: persino il modello spagnolo è oggetto, nella sua stessa dottrina, di critiche per essere “una legge sessista, che protegge solo le donne escludendo gli uomini” e che andrebbe riformata per tutelare tutte le vittime a prescindere dal sesso [González-Costa 2023]. Il problema di parità, insomma, non è un’invenzione del Generale: è dottrina sul modello che viene osannato.

Su un punto, comunque, la criminologia è concorde, e regge da solo: a scoraggiare un reato non è la severità della pena, ma la certezza della sanzione e la tempestività della protezione. Introdurre un reato è “gratis”; costruire una rete che intercetta il rischio costa centinaia di milioni. Ecco perché la prima cosa si tende a fare in fretta, e la seconda non si fa quasi mai.

L’ironia che rovescia il tavolo

Qui sta il paradosso attorno cui, secondo me, ruota tutto il discorso.

L’ergastolo, per gli omicidi che oggi chiamiamo femminicidio, era già raggiungibile attraverso le aggravanti degli articoli 576 e 577 [Di Nicola Travaglini 2025]. La novità sanzionatoria del 577-bis è quindi modesta. La novità vera è di tipo diverso: per la prima volta, infatti, esiste una fonte ufficiale che conta i femminicidi secondo un criterio unico.

Questo, come abbiamo visto, introduce un cortocircuito interessante: la legge che Vannacci attacca è proprio ciò che ha generato il numero rigoroso – 3 casi in 3 mesi – che indebolisce la narrazione dell’emergenza. Chi voleva la norma per “rendere visibile” il fenomeno ha ottenuto lo strumento che, statisticamente, lo ridimensiona.

E qui va fatta una concessione, perché rende il quadro più onesto e – paradossalmente – rafforza la mia tesi. La critica migliore che il fronte femminista muove al report ufficiale non è “tre è troppo poco”; è più sofisticata: la campagna Dati Bene Comune sostiene che quei dati non bastano a leggere il fenomeno (mancano nazionalità, denunce pregresse, percorsi di protezione attivi; le fasce d’età non sono incrociabili con le altre variabili). Hanno ragione. Ma il motivo per cui “non bastano” è esattamente il mio punto: la definizione penale misura qualcosa di più stretto del fenomeno sociale. Non è un complotto, e non è un errore. È che sono due oggetti diversi, e nessuna delle due definizioni può fare il lavoro dell’altra.

Una proposta per uscire dal rumore

Detto tutto questo, forse vi stupirà scoprirlo, ma no, non sono affatto contraria all’idea che una legge punisca esplicitamente l’omicidio con movente di genere. Penso solo che, per essere giusta, debba rispettare la condizione che la rende anche costituzionalmente solida: deve essere simmetrica.

La strada più pulita a mio avviso non è la coppia “femminicidio + maschicidio”, che moltiplica le categorie e suona come una provocazione. È un’aggravante per movente d’odio o di genere applicabile a chiunque, a prescindere dal sesso della vittima, sul modello delle aggravanti per i crimini d’odio. Così si nomina e si condanna il movente – si soddisfa cioè la “funzione espressiva” che sta a cuore ai sostenitori della legge – senza creare la disparità di trattamento che la rende attaccabile. Gli omicidi con movente di genere, in entrambe le direzioni, esistono: la parità passa anche dal riconoscerlo.

Per concludere, il prof Mauro chiude il suo video dicendo che le battaglie si vincono uniti, come società, dalla verità – e in questo sono al 100% d’accordo. Aggiungo solo che la verità, su questo tema, non passa dal “tifare” per un numero contro un altro: passa dal metterci d’accordo su cosa stiamo contando, e poi dall’avere l’onestà di accettare il risultato – anche, e soprattutto, quando è più piccolo di quanto l’emergenza percepita ci avrebbe fatto temere.

Tre definizioni, tre fenomeni, tre numeri: finché continueremo a usarli come se fossero la stessa cosa, discuteremo di parole, non di realtà.


Bibliografia

[Di Nicola Travaglini 2025] Paola Di Nicola Travaglini, Risposte alle principali obiezioni sull’introduzione del delitto di femminicidio (e delle aggravanti per i delitti di violenza contro le donne), Giustizia Insieme, 2025: https://www.giustiziainsieme.it/it/violenza-di-genere/3693-risposte-alle-principali-obiezioni-sullintroduzione-del-delitto-di-femminicidio-paola-di-nicola-travaglini a b

[González-Costa 2023] José Antonio González-Costa, The law and gender-based domestic violence in Spain – legal backgrounds, efficiency and problems, Studia Prawnoustrojowe, n. 62, 2023: https://czasopisma.uwm.edu.pl/index.php/sp/article/download/9431/7268/33576 ^

[Pulitanò 2025] Domenico Pulitanò, Messaggi normativi e messaggi culturali. La discussione sul femminicidio, Sistema Penale, 2025: https://www.sistemapenale.it/it/opinioni/messaggi-normativi-e-messaggi-culturali-la-discussione-sul-femminicidio-pulitano ^


Note

Footnotes

  1. Va ricordato che parliamo di una testata apertamente schierata sul fronte dei diritti maschili, il che non invalida il lavoro caso per caso ma va tenuto presente, così come Non Una Di Meno viene dal campo opposto.

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